la bici è ...

la bici è ... economica, ecologica, salutare, segno di civiltà: INTELLIGENTE!

"La bicicletta richiede poco spazio. Se ne possono parcheggiare diciotto al posto di un auto, se ne possono spostare trenta nello spazio divorato da un unica vettura. Per portare quarantamila persone al di là di un ponte in un ora, ci vogliono dodici corsie se si ricorre alle automobili e solo due se le quarantamila persone vanno pedalando in bicicletta"

Ivan Illich "elogio della bicicletta"

Statuto di ValdarnoInBici


Statuto dell'associazione ValdarnoInBici

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE
Articolo 1
A norma dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un’associazione culturale denominata "ValdarnoInBici”
Articolo 2
L’associazione ha sede in Figline Valdarno (FI), in via M. K. Gandhi,7.
TITOLO II - FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 3
L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.
L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica.
Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali e dei regolamenti provinciali e comunali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento italiano ed europeo.
Scopo dell’associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; in particolare promuovendo la bicicletta ed altre forme di mobilità ecologicamente compatibili e sviluppando altre iniziative nel campo della qualità della vita.
L’associazione si pone al servizio della comunità degli utilizzatori delle biciclette dell’area valdarnese, con lo scopo di contribuire allo sviluppo della mobilità sostenibile, al miglioramento delle condizioni ambientali e della qualità della vita.
Articolo 4
L’associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 3, intende:
1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto economico ed ecologico ed alternativo ai veicoli a motore;
2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l’uso della bicicletta;
3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi dei ciclisti;
4) avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo;
5) denunciare i danni ambientali e sociali causati dall’uso smodato del mezzo privato a motore, promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
6) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile, che tuteli la salute dei cittadini e favorisca le relazioni sociali;
7) promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l’organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
8) elaborare, autonomamente o in collaborazione con enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
9) organizzare iniziative, convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o tutto quanto sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;
10) realizzare pubblicazioni utili alle finalità dell’associazione;
11) attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
12) ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
13) favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell’acquisto di materiali e beni collegati alla attività sociale;
14) cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa dell’ambiente.
15) vigilare che enti, istituzioni e privati rispettino le vigenti normative in materia di qualità ambientale e di realizzazione di infrastrutture, con particolare riferimento alle infrastrutture ciclabili; attivarsi per denunciare gli abusi riscontrati:
16) ottenere finanziamenti e contributi per le finalità di cui ai punti precedenti, anche mediante la partecipazione a bandi pubblici e privati.
Articolo 5
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.
È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle previste negli articoli 3 e 4.
L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO III - SOCI
Articolo 6
L’associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesti l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera.
La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.
Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a due soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell’associazione.
Articolo 7
Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato nell’ambito dell’associazione devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell’associazione.
Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.
Articolo 8
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.
TITOLO IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Articolo 10
L’Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l‘organo sovrano dell’associazione. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere il Consiglio Direttivo, se dimissionario o scaduto, e indicare le linee programmatiche dell’associazione.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci, e comunque non meno di 5 soci.
L’Assemblea deve essere convocata mediante comunicazione per posta elettronica inviata a tutti i soci almeno 15 giorni prima. Su richiesta, ciascun socio ha facoltà di ricevere le convocazioni assembleari per posta ordinaria, inviata con il medesimo anticipo; tale obbligo si intende assolto in caso che la convocazione dell’Assemblea sia stata inserita in precedenti pubblicazioni cartacee inviate al socio.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo due deleghe per socio.
L’Assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell’associazione, che ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua assenza o vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Ad eccezione della votazione per l’elezione del consiglio direttivo, tutte le votazioni dell’Assemblea si intendono a scrutinio palese. Tuttavia, prima di ciascuna votazione, ciascun socio può avanzare mozione di scrutinio segreto. A fronte della mozione il Presidente può, a proprio insindacabile giudizio, accogliere la mozione di votazione a scrutinio segreto oppure rimettere la scelta all’Assemblea; in tal caso la mozione di scrutinio segreto viene votata a scrutinio palese e si intende approvata se raccoglie almeno un quarto dei voti.
Le riunioni dell’Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre il verbale, le deliberazioni, il bilancio ed i rendiconti sono pubblicati sull’eventuale sito internet dell’associazione, disponibile ai soci, e sull’eventuale rivista sociale. I soci che ne fanno richiesta, potranno ricevere la documentazione anche per via postale.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dispari, scelti tra i soci dall’Assemblea generale, che restano in carica due anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell’ultima elezione abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
Prima di eleggere il Consiglio Direttivo, l’Assemblea procede ad una votazione per determinare il numero di membri dello stesso. L’elezione del Consiglio Direttivo si effettua a scrutinio segreto: ciascun socio presente in Assemblea, sia di persona che per delega, ha facoltà di votare un numero massimo di soci pari al numero di consiglieri previsto per l’eleggendo consiglio direttivo. Sono ammesse le auto-candidature, ma tutti i soci possono essere votati ed eletti. Non sono ammesse liste e voti di lista: ciascun socio è eletto in maniera indipendente.
Il Consiglio, nella sua prima riunione, designa nel suo ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida ulteriori incarichi ritenuti necessari. Non è possibile ricoprire la carica di Presidente per più di due mandati consecutivi.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni quattro mesi, tramite l’invio di un messaggio di posta elettronica, almeno 10 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale o telefonico.
Il Consiglio può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche
Articolo 12
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 13
Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 14
Le cariche degli organi dell’associazione sono elettive e gratuite.
TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 15
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
Articolo 16
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Ai soci che lo richiedono, copia del bilancio dovrà essere tempestivamente inviata per posta elettronica oppure per posta ordinaria.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
E’ obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività sociali e di quelle a esse direttamente connesse.
TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 17
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.
La convocazione dell’assemblea dovrà riportare in forma estesa le modifiche che potranno essere apportate allo statuto. L’Assemblea non potrà votare modifiche allo statuto non completamente indicate nella convocazione.
Articolo 18
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

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