Statuto
dell'associazione ValdarnoInBici
TITOLO I - DENOMINAZIONE -
SEDE
Articolo 1
A norma dell’art. 36 e
seguenti del Codice Civile, è costituita un’associazione culturale denominata
"ValdarnoInBici”
Articolo 2
L’associazione ha sede in Figline
Valdarno (FI), in via M. K. Gandhi,7.
TITOLO II - FINALITA’
DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 3
L'associazione si ispira a
principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.
L'associazione non ha fini di
lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e
la sua struttura è democratica.
Si
esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in
maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento
dello scopo sociale.
L’associazione è regolata
dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi
statali e regionali e dei regolamenti provinciali e comunali che regolano
l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi
generali dell’ordinamento italiano ed europeo.
Scopo dell’associazione è
lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della
natura e dell’ambiente; in particolare promuovendo la bicicletta ed altre forme
di mobilità ecologicamente compatibili e sviluppando altre iniziative nel campo
della qualità della vita.
L’associazione si pone al
servizio della comunità degli utilizzatori delle biciclette dell’area valdarnese,
con lo scopo di contribuire allo sviluppo della mobilità sostenibile, al
miglioramento delle condizioni ambientali e della qualità della vita.
Articolo 4
L’associazione, per il
perseguimento delle finalità di cui all’art. 3, intende:
1) promuovere e sviluppare
la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di
trasporto economico ed ecologico ed alternativo ai veicoli a motore;
2) proporre la
realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed
incentivino la diffusione e l’uso della bicicletta;
3) proporre provvedimenti
per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei
riguardi dei ciclisti;
4) avanzare proposte per la
risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto
collettivo;
5) denunciare i danni
ambientali e sociali causati dall’uso smodato del mezzo privato a motore,
promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
6) promuovere iniziative e
proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che
urbano, più pulito, più vivibile, che tuteli la salute dei cittadini e
favorisca le relazioni sociali;
7) promuovere l’uso della
bicicletta anche nel tempo libero per valorizzare gli aspetti ambientali,
culturali e storici del territorio e come occasione di socializzazione tra le
persone; organizzando in proprio, o promuovendo l’organizzazione da parte di
altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in
bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari
cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale
finalità;
8) elaborare, autonomamente
o in collaborazione con enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche,
piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e
provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
9) organizzare iniziative,
convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività
culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici,
produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o tutto quanto sia utile per
favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto
pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;
10) realizzare
pubblicazioni utili alle finalità dell’associazione;
11) attuare alcuni servizi
od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in
relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
12) ottenere per i propri
Soci, e per quelli di associazioni collegate, facilitazioni ed agevolazioni da
parte di altri enti, in relazione all’uso abituale o escursionistico della
bicicletta;
13) favorire i propri Soci,
e quelli di associazioni collegate, nell’acquisto di materiali e beni collegati
alla attività sociale;
14) cooperare con tutti
coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in
difesa dell’ambiente.
15) vigilare che enti,
istituzioni e privati rispettino le vigenti normative in materia di qualità
ambientale e di realizzazione di infrastrutture, con particolare riferimento alle
infrastrutture ciclabili; attivarsi per denunciare gli abusi riscontrati:
16) ottenere finanziamenti
e contributi per le finalità di cui ai punti precedenti, anche mediante la
partecipazione a bandi pubblici e privati.
Articolo 5
L’Associazione potrà
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili
alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre
Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o
accessorie all’attività sociale.
È fatto divieto
all’associazione di svolgere attività diverse da quelle previste negli articoli
3 e 4.
L’associazione potrà
tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero
accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal
decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed
integrazioni.
TITOLO III - SOCI
Articolo 6
L’associazione è aperta a
chiunque ne condivida gli scopi e manifesti l’intenzione all’adesione mediante
il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera.
La consegna o l’invio della
tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte
dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo
stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente,
differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio
Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.
Il Consiglio Direttivo
inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a due soci onorari, per
particolari meriti connessi alle finalità dell’associazione.
Articolo 7
Tutti i soci, di ogni
categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le
iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e
straordinarie.
Hanno diritto di voto, che
possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per
la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Ogni socio ha diritto ad un
solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I soci hanno diritto alle
informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l’obbligo di
rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare
annualmente la quota sociale di adesione.
I soci che desiderano
svolgere attività di volontariato nell’ambito dell’associazione devono eseguire
gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai
regolamenti interni dell’associazione.
Tutte le prestazioni
fornite dai soci sono a titolo gratuito.
Articolo 8
Si esclude la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa.
Le quote o i contributi
associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte, e non sono rivalutabili.
La qualità di associato
cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del
socio;
b) mancato pagamento della
quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si
considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi
motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.
Il recesso, comunque
manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi
non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I soci esclusi possono
opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva
Assemblea dei Soci.
TITOLO IV - ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi
dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Articolo 10
L’Assemblea dei soci è
composta da tutti gli iscritti ed è l‘organo sovrano dell’associazione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia
il numero dei presenti.
L’Assemblea è convocata
almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per verificare le attività
svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere il
Consiglio Direttivo, se dimissionario o scaduto, e indicare le linee
programmatiche dell’associazione.
L’Assemblea è convocata in
via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla
maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci, e comunque non meno di
5 soci.
L’Assemblea deve essere
convocata mediante comunicazione per posta elettronica inviata a tutti i soci
almeno 15 giorni prima. Su richiesta, ciascun socio ha facoltà di ricevere le
convocazioni assembleari per posta ordinaria, inviata con il medesimo anticipo;
tale obbligo si intende assolto in caso che la convocazione dell’Assemblea sia
stata inserita in precedenti pubblicazioni cartacee inviate al socio.
Ogni socio ha diritto ad un
solo voto e sono ammesse al massimo due deleghe per socio.
L’Assemblea prima di
iniziare deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello
dell’associazione, che ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in
apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed
emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni
singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che
venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni
conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate
e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea
di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua assenza o vacanza,
l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire
l’incarico ad un socio.
Ad eccezione della
votazione per l’elezione del consiglio direttivo, tutte le votazioni
dell’Assemblea si intendono a scrutinio palese. Tuttavia, prima di ciascuna
votazione, ciascun socio può avanzare mozione di scrutinio segreto. A fronte
della mozione il Presidente può, a proprio insindacabile giudizio, accogliere
la mozione di votazione a scrutinio segreto oppure rimettere la scelta
all’Assemblea; in tal caso la mozione di scrutinio segreto viene votata a
scrutinio palese e si intende approvata se raccoglie almeno un quarto dei voti.
Le riunioni dell’Assemblea
vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario. Esso resta sempre
depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre il verbale, le
deliberazioni, il bilancio ed i rendiconti sono pubblicati sull’eventuale sito
internet dell’associazione, disponibile ai soci, e sull’eventuale rivista
sociale. I soci che ne fanno richiesta, potranno ricevere la documentazione
anche per via postale.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è
costituito da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dispari, scelti
tra i soci dall’Assemblea generale, che restano in carica due anni e, in caso
di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell’ultima elezione
abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci
eletti.
Prima di eleggere il
Consiglio Direttivo, l’Assemblea procede ad una votazione per determinare il
numero di membri dello stesso. L’elezione del Consiglio Direttivo si effettua a
scrutinio segreto: ciascun socio presente in Assemblea, sia di persona che per
delega, ha facoltà di votare un numero massimo di soci pari al numero di
consiglieri previsto per l’eleggendo consiglio direttivo. Sono ammesse le
auto-candidature, ma tutti i soci possono essere votati ed eletti. Non sono
ammesse liste e voti di lista: ciascun socio è eletto in maniera indipendente.
Il Consiglio, nella sua
prima riunione, designa nel suo ambito il Presidente, il Vicepresidente, il
Segretario, il Tesoriere ed affida ulteriori incarichi ritenuti necessari. Non
è possibile ricoprire la carica di Presidente per più di due mandati
consecutivi.
Il Presidente convoca il
Consiglio almeno una volta ogni quattro mesi, tramite l’invio di un messaggio
di posta elettronica, almeno 10 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano
richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a
propria scelta, tramite avviso postale o telefonico.
Il Consiglio può essere
convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio può deliberare
solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza
dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei
limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per
decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il
conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere
programmatiche
Articolo 12
Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio
Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito
dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni
di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il
Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi
dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 13
Il Segretario redige i
verbali dell’Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli
altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale della
convocazione delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo
con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le
altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la
contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed
incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 14
Le cariche degli organi
dell’associazione sono elettive e gratuite.
TITOLO V - IL PATRIMONIO ED
ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 15
L’associazione trae le
risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività
da:
- quote associative e
contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi
di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi
dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali
o esteri;
- rimborsi derivanti da
convenzioni;
- entrate derivanti da
attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque
titolo.
Articolo 16
L’esercizio finanziario si
chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta
giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e
quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve
restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici
giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono
prenderne visione. Ai soci che lo richiedono, copia del bilancio dovrà essere
tempestivamente inviata per posta elettronica oppure per posta ordinaria.
Il bilancio è composto da
un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico
evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il
rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’associazione
elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato
del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà
dell’associazione.
Dal bilancio consuntivo
devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E’ vietato distribuire
anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
unitaria struttura.
E’ obbligatorio impiegare
eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
sociali e di quelle a esse direttamente connesse.
TITOLO VI - REVISIONE DELLO
STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 17
Eventuali modifiche del
presente statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea con una maggioranza
di due terzi dei presenti.
La convocazione
dell’assemblea dovrà riportare in forma estesa le modifiche che potranno essere
apportate allo statuto. L’Assemblea non potrà votare modifiche allo statuto non
completamente indicate nella convocazione.
Articolo 18
Lo scioglimento
dell’associazione è deliberato dall’Assemblea generale con il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento
dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà
obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo 19
Per tutto quanto non
contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal
Codice Civile e dalla normativa vigente.
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